Slitta dal 16 giugno al 7 luglio 2014, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Lo prevede il D.P.C.M. 13 giugno 2014, recante “Proroga dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni presentate dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2014.
La proroga - preannunciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il Comunicato stampa n. 144 del 14 giugno 2014 - riguarda anche i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o inapplicabilità (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attività, o per il primo anno di attività) o i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità.
Usufruiscono inoltre della proroga i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore, ossia i soci di società di persone, gli associati, i collaboratori di imprese familiari, nonché i soci di SRL che abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale.
Tutti i soggetti indicati sopra potranno effettuare i predetti versamenti – compreso il DIRITTO ANNUALE dovuto alla Camera di Commercio:
a) entro il giorno 7 luglio 2014, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 8 luglio 2014 al 20 agosto 2014, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Naturalmente, per le imprese che non rientrano nelle casistiche sopra menzionate viene confermata la scadenza del 16 giugno 2014, con la possibilità di proroga al 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40%.
Lo prevede il D.P.C.M. 13 giugno 2014, recante “Proroga dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni presentate dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2014.
La proroga - preannunciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il Comunicato stampa n. 144 del 14 giugno 2014 - riguarda anche i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o inapplicabilità (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attività, o per il primo anno di attività) o i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità.
Usufruiscono inoltre della proroga i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore, ossia i soci di società di persone, gli associati, i collaboratori di imprese familiari, nonché i soci di SRL che abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale.
Tutti i soggetti indicati sopra potranno effettuare i predetti versamenti – compreso il DIRITTO ANNUALE dovuto alla Camera di Commercio:
a) entro il giorno 7 luglio 2014, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 8 luglio 2014 al 20 agosto 2014, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Naturalmente, per le imprese che non rientrano nelle casistiche sopra menzionate viene confermata la scadenza del 16 giugno 2014, con la possibilità di proroga al 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40%.