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INDICAZIONI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

AVVISO ALLA CITTADINANZA INDICAZIONI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI DPCM 26 aprile 2020 – in vigore dal 4 maggio 2020 Protocollo di sicurezza da rispettare Le imprese di cui all''Allegato 3 - Elenco dei ...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

28 aprile 2020

Data di scadenza

24 agosto 2023

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AVVISO ALLA CITTADINANZA
INDICAZIONI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
DPCM 26 aprile 2020 – in vigore dal 4 maggio 2020
 
Protocollo di sicurezza da rispettare Le imprese di cui all'Allegato 3 - Elenco dei Codici Ateco - le cui attività non sono sospese (o vengono consentite dal 4 maggio 2020) rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 (Allegato 6) fra il Governo e le parti sociali nonché, per i rispettivi ambiti di competenza:
  • il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il MIT, il Ministero del lavoro e le parti sociali (Allegato 7);
  • il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 (Allegato 8).
La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Attività sospese e possibilità di accesso ai locali aziendali
  • per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione;
  • è consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture;
  • le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020 possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
Smart working
  • lo smart working è la modalità prioritaria sia per le PA (resta fermo quanto previsto dall'art.87 del decreto-legge 18/2020 e dall’art.1 del DPCM 10 aprile 2020) che per le attività commerciali e i servizi professionali;
  • le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Esecuzione e monitoraggio delle misure Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’Interno, assicura l’esecuzione delle misure nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti.
Il Prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e dellaprovincia autonoma interessata.
 
La possibilità di misure restrittive in capo alle Regioni  Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’Allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della Salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell’immediato esercizio dei poteri di cui all’art.2, comma2, del decreto-legge 19/2020, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento.
 
 
 
NB - le disposizioni producono effetto dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’art.2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto DPCM 10 aprile 2020. 


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