AVVISO ALLA CITTADINANZA
INDICAZIONI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
DPCM 26 aprile 2020 – in vigore dal 4 maggio 2020
NB - le disposizioni producono effetto dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’art.2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto DPCM 10 aprile 2020.
INDICAZIONI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
DPCM 26 aprile 2020 – in vigore dal 4 maggio 2020
Protocollo di sicurezza da rispettare | Le imprese di cui all'Allegato 3 - Elenco dei Codici Ateco - le cui attività non sono sospese (o vengono consentite dal 4 maggio 2020) rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 (Allegato 6) fra il Governo e le parti sociali nonché, per i rispettivi ambiti di competenza:
|
Attività sospese e possibilità di accesso ai locali aziendali |
|
Smart working |
|
Esecuzione e monitoraggio delle misure | Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’Interno, assicura l’esecuzione delle misure nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il Prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e dellaprovincia autonoma interessata. |
La possibilità di misure restrittive in capo alle Regioni | Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’Allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della Salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell’immediato esercizio dei poteri di cui all’art.2, comma2, del decreto-legge 19/2020, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento. |
NB - le disposizioni producono effetto dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’art.2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto DPCM 10 aprile 2020.