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Avviso pubblico per l'erogazione per l'anno 2013 di sussidi economici a favore dei minori riconosciuti legalmente da un solo genitore

SI RENDE NOTO Che l’Ambito S3 (ex S5), in attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. n.11 del 23.10.2007 (articolo 56, commi 1 e 2) che conferisce le competenze ex ONMI ai comuni che le esercitano in forma associata, ha disposto, per l’anno 2...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

7 novembre 2013

Data di scadenza

24 agosto 2023

avviso

SI RENDE NOTO
Che l’Ambito S3 (ex S5), in attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. n.11 del 23.10.2007 (articolo 56, commi 1 e 2) che conferisce le competenze ex ONMI ai comuni che le esercitano in forma associata, ha disposto, per l’anno 2013, l’avvio della procedura per l’erogazione di contributi economici a favore dei figli riconosciuti legalmente da un solo genitore.

Art.1 – Beneficiari
E’ ammesso al contributo economico di cui al presente avviso il genitore, residente in un Comune dell’Ambito S3 (ex S5), che da solo ha legalmente riconosciuto il figlio all’atto della nascita o con atto posteriore. Il sussidio sarà erogato fino al compimento del 16° anno di età del figlio riconosciuto.
Il contributo non potrà essere erogato in caso di beneficio da parte di altri enti per lo stesso servizio.

Art. 2 – Requisiti di accesso
Per presentare istanza per beneficiare del sussidio economico, il richiedente deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
- riconoscimento del minore da parte di un solo genitore;
- residenza anagrafica del minore beneficiario in uno dei Comuni dell’Ambito S3 (ex S5);
- alla data della prima ammissione al sussidio economico il minore riconosciuto deve aver compiuto un anno e non aver superato i sei (6) anni; (il contributo non può essere erogato a coloro che prima del compimento del sesto anno non hanno mai prodotto la stessa domanda, anche in comune diverso da quello di residenza);
- residenza in uno dei comuni dell’Ambito S3 (ex S5);
ed allegare:
- attestazione ISEE del nucleo familiare relativa ai redditi 2012 non superiore a € 11.811,72 e rilasciata dall’INPS o da un CAAF autorizzato o da un qualsiasi Comune italiano;
- carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ( solo per i cittadini extra europei );
- copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Qualora il genitore del minore per cui si chiede il beneficio economico, non abbia ancora compiuto il 18° anno di età, l’istanza per ottenere il sussidio deve essere presentata da uno dei suoi genitori.

Art.3 – Modalità di presentazione dell’istanza
L’istanza per ottenere il sussidio deve pervenire in busta chiusa all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di residenza entro e non oltre il giorno 6 Dicembre 2013 ( farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo Generale). 
Le istanze possono essere consegnate a mano, presso gli uffici del Protocollo dei Comuni di residenza, o spedite a mezzo raccomandata A/R.
La busta, oltre al nome, al cognome e all’indirizzo del richiedente, dovrà recare la dicitura: “Richiesta sussidio economico ex ONMI”.
L’istanza dovrà essere redatta sulla base del modello allegato al presente avviso e corredata dalla seguente documentazione:
 copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
 attestazione ISEE (redditi anno 2012);
 modello comunicazione coordinate bancarie (allegato all’avviso);
 carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ( solo per i cittadini extra europei ).

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