Con delibera di Giunta comunale n. 42 dell’11/04/2014 è stato approvato l’aggiornamento del Regolamento di Polizia Mortuaria e dei servizi cimiteriali.
L’articolo 89 del Regolamento definisce le modalità per poter svolgere l’attività di “Impresa funebre”.
Si riporta l’art. 89 del Regolamento comunale.
Articolo 89
Imprese di Onoranze Funebri
L’attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
a) vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri;
b) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
c) preparazione, vestizione, composizione delle salme, confezionamento del feretro e trasporto;
d) trasporto della salma, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione;
g) recupero di cadaveri, su disposizione dell’autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.
Per l’esercizio dell’attività funebre deve essere presentata apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in forma telematica al SUAP ai sensi del D.P.R. n. 160/2010.
Unitamente alla segnalazione per l’attività funebre deve essere presentata, con la stessa modalità, la segnalazione certificata di inizio attività in materia di commercio e la segnalazione certificata di inizio attività in materia di agenzia d’affari.
La SCIA per l’attività funebre abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.
Nella SCIA dovranno essere dichiarati il possesso dei seguenti atti e documenti:
Le imprese munite della sola autorizzazione o SCIA di vicinato per il commercio in posto fisso per generi non alimentare, per la vendita di articoli e casse funebri, e le imprese munite della sola autorizzazione o SCIA di agenzia di affari per il disbrigo pratiche conseguenti al decesso di persona, di cui all’ex art. 115 TULPS oggi art. 163 del D.Lgs 112/98, potranno svolgere esclusivamente, rispettivamente, la sola vendita di articoli e casse funebri e il disbrigo delle pratiche amministrative, adempiendo rispettivamente gli obblighi previsti dalle autorizzazioni in possesso, ma non possono svolgere il trasporto funebre.
Le imprese funebri devono essere in possesso di mezzi idonei e certificati e di rimesse di auto funebri rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 21 del DPR 10.09.1990, n. 285. La SCIA per attività funebre è efficace solo per le ditte che dimostrino l’adeguamento a quanto dettato dalla L.R. n. 7 del 25.07.2013 ed in particolare a quanto prescritto dalle modifiche all’allegato A della Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12.
Il titolo abilitativo all’esercizio dell’attività è dato dalla SCIA trasmessa al SUAP telematicamente con allegata ricevuta di consegna contenente il codice univoco assegnato al messaggio originale.
Per l’istruttoria delle pratiche sono previsti diritti da versare al SUAP.
L’articolo 89 del Regolamento definisce le modalità per poter svolgere l’attività di “Impresa funebre”.
Gli operatori esercenti già l’attività funebre e già in possesso di autorizzazione o SCIA per l’esercizio dell’attività devono provvedere all’adeguamento dei requisiti previsti dalla citata L.R. n. 12/2001 come modificata dalla L.R.. N. 7/2013 con apposita segnalazione certificata di inizio attività corredata dalla documentazione richiesta. In mancanza di tale adeguamento gli stessi non potranno in alcun modo esercitare il servizio di trasporto funebre.
Si riporta l’art. 89 del Regolamento comunale.
Articolo 89
Imprese di Onoranze Funebri
L’attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
a) vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri;
b) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
c) preparazione, vestizione, composizione delle salme, confezionamento del feretro e trasporto;
d) trasporto della salma, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione;
e) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento, dopo il periodo di osservazione, dal luogo del decesso o dal luogo di osservazione al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, con l’utilizzo di personale dipendente e di mezzi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;
f) trattamento di tanatocosmesi o tanatoprassi;g) recupero di cadaveri, su disposizione dell’autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.
L’attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso di idoneo titolo abilitativo rilasciato dal Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, in possesso dei requisiti stabiliti nell’allegato A alla legge regionale Campania 24 novembre 2001, n. 12 (“Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie”), modificata ed integrata dalla L.R. n. 7/2013, alla quale è fatto espresso riferimento.
Nella considerazione della classificazione demografica del Comune di Oliveto Citra, il direttore tecnico previsto dalla citata normativa regionale può svolgere l’ attività di operatore funebre in modo da consentire il raggiungimento dei requisiti del numero minimo di personale previsti.
I locali dove si svolge l’attività funebre devono essere distinti dai locali dedicati ad altre eventuali attività.Per l’esercizio dell’attività funebre deve essere presentata apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in forma telematica al SUAP ai sensi del D.P.R. n. 160/2010.
Unitamente alla segnalazione per l’attività funebre deve essere presentata, con la stessa modalità, la segnalazione certificata di inizio attività in materia di commercio e la segnalazione certificata di inizio attività in materia di agenzia d’affari.
La SCIA per l’attività funebre abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.
Nella SCIA dovranno essere dichiarati il possesso dei seguenti atti e documenti:
- SCIA per vendita di casse funebri e articoli funebri ai sensi del D.Lgs 114/98 e del D.Lgs 59/2010;
- Licenza di P.S. ex art. 115 del TULPS – oggi articolo 163 del D.lgs 112/98 per disbrigo pratiche inerenti al decesso della persona;
- Idoneità sanitaria per l’autorimessa addetta al ricovero dei carri funebri, art. 21 del DPR 285/1990, sufficiente per il ricovero dei carri dell’impresa.
- Idoneità sanitaria per ogni carro funebre di cui all’art. 21 del DPR 285/90, da utilizzare per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre;
- Dichiarazione per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori durante l’orario di servizio così come previsto dall’art. 18 del D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- Elenco del personale in possesso dei requisiti formativi definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n.963, consistente in un direttore tecnico, per ogni sede o filiale, e minimo quattro operatori funebri, tutti assunti con contratto di lavoro subordinato e continuativo, regolamentato dal C.C.N.L.L. del settore funebre, regolarmente iscritti all’INPS e all’INAIL ( Il Direttore tecnico può svolgere l’ attività di operatore funebre in modo da consentire il raggiungimento dei requisiti del numero minimo di personale previsti );
- Dimostrazione del possesso dell’idoneità dei corsi formativi di cui alla L.R. n. 12/2001 come modificata ed integrata dalla L.R. n. 7/2013.
Le imprese munite della sola autorizzazione o SCIA di vicinato per il commercio in posto fisso per generi non alimentare, per la vendita di articoli e casse funebri, e le imprese munite della sola autorizzazione o SCIA di agenzia di affari per il disbrigo pratiche conseguenti al decesso di persona, di cui all’ex art. 115 TULPS oggi art. 163 del D.Lgs 112/98, potranno svolgere esclusivamente, rispettivamente, la sola vendita di articoli e casse funebri e il disbrigo delle pratiche amministrative, adempiendo rispettivamente gli obblighi previsti dalle autorizzazioni in possesso, ma non possono svolgere il trasporto funebre.
Le imprese funebri devono essere in possesso di mezzi idonei e certificati e di rimesse di auto funebri rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 21 del DPR 10.09.1990, n. 285. La SCIA per attività funebre è efficace solo per le ditte che dimostrino l’adeguamento a quanto dettato dalla L.R. n. 7 del 25.07.2013 ed in particolare a quanto prescritto dalle modifiche all’allegato A della Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12.
Il titolo abilitativo all’esercizio dell’attività è dato dalla SCIA trasmessa al SUAP telematicamente con allegata ricevuta di consegna contenente il codice univoco assegnato al messaggio originale.
Per l’istruttoria delle pratiche sono previsti diritti da versare al SUAP.