Con messaggio 1428/2018 dello scorso 30 marzo, l'Inps ha pubblicato le nuove istruzioni operative sul voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, rinominato "contributo per l'acquisto di servizi di baby-sitting" ed erogato secondo le modalità previste per il "Libretto Famiglia".
Soggetti ammessi al beneficio
Possono accedere al beneficio le seguenti categorie di lavoratrici:
- le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro;
- le lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 335/1995 (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena), che si trovino, al momento della presentazione della domanda, ancora all'interno degli 11 mesi successivi alla conclusione del teorico periodo di indennità di maternità e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale;
- le lavoratrici autonome o imprenditrici (coltivatrici dirette, mezzadre e colone; artigiane ed esercenti attività commerciali; imprenditrici agricole a titolo principale e pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all'art. 66, comma 1, del d.lgs. 151/2001), che abbiano concluso il teorico periodo di fruizione dell'indennità di maternità e per le quali non sia decorso 1 anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia (nei casi di adozione e affidamento) del minore e che non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.
Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio e purché ricorrano, per ciascuno di essi, i requisiti sopra richiamati.
Non sono invece ammesse al beneficio le seguenti categorie di lavoratrici:
- le lavoratrici che non hanno diritto al congedo parentale;
- le lavoratrici in fase di gestazione;
- le lavoratrici che siano ancora in congedo di maternità (o nel teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità in caso di lavoratrici autonome o imprenditrici e di lavoratrici iscritte alla Gestione separata);
- le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati;
- le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità ex art.19, comma 3, del decreto-legge 223/2006.
Misura e durata
Il beneficio consiste nelle seguenti forme di contributo, alternative tra loro:
- il contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;
- il contributo per l'acquisto di servizi di baby-sitting erogato secondo le modalità del "Libretto Famiglia".
L'importo del contributo è pari a 600 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici autonome), divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia allo stesso da parte della lavoratrice. Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, come da tabella allegata (All.1).
Modalità di erogazione
- A) Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati viene erogato attraverso pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio e della delegazione liberatoria di pagamento (Allegati 2 e 3), e fino a concorrenza dell'importo di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice;
- B) Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby-sitting viene erogato mediante il "Libretto Famiglia".
Presentazione della domanda
La lavoratrice richiedente deve procedere come di seguito indicato:
- verificare i propri dati anagrafici, di residenza e inserire i dati del domicilio nel caso in cui sia diverso dalla residenza;
- indicare il numero di telefono cellulare e l'indirizzo PEC o e-mail per la ricezione delle comunicazioni da parte dell'Inps; in particolare, l'indirizzo di PEC sarà utilizzato per la comunicazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, che altrimenti sarà visibile accedendo nuovamente alla procedura con le medesime modalità sotto elencate, mentre l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare saranno utilizzati per eventuali comunicazioni;
- inserire i seguenti dati relativi al padre del minore per cui si chiede il beneficio: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, stato di nascita, provincia di nascita, luogo di nascita, cittadinanza, stato di residenza, provincia di residenza, luogo di residenza, indirizzo, numero civico e CAP, tipo di rapporto lavorativo, codice fiscale del datore di lavoro, periodi di congedo parentale fruiti dal padre in relazione al minore per cui si chiede il beneficio e presso quale datore di lavoro in caso di più rapporti lavorativi;
- inserire i seguenti dati del minore: cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, sesso e luogo di nascita; in caso di adozione o affidamento: data di ingresso in famiglia, data di ingresso in Italia, data di adozione/affidamento, numero dei bambini, data di trascrizione del provvedimento straniero di adozione, provvedimento straniero di adozione trascritto nel registro di stato civile di (provincia e comune);
- inserire la data dell'ultimo giorno del congedo di maternità/periodo teorico di fruizione dell'indennità di maternità, relativo al minore indicato;
- indicare a quale dei due benefici intende accedere e per quante mensilità, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale; in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l'infanzia, pubblica o privata accreditata (tra quelle presenti nell'elenco pubblicato sul sito www.inps.it), nella quale è stato iscritto il minore oggetto di domanda;
- confermare o eventualmente inserire i seguenti dati relativi al proprio datore di lavoro/committente: nome, cognome/ragione sociale, codice fiscale, PEC o e-mail, tipo di contratto o di collaborazione, data di iscrizione alla Gestione separata (solo per le tipologie di lavoro che prevedono l’iscrizione a tale gestione) ovvero dichiarare di non avere datori di lavoro o committenti (solo per le libere professioniste iscritte alla Gestione separata);
- scegliere, in caso di part-time, il rapporto o i rapporti di lavoro per cui si chiede la concessione del beneficio;
- dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE.
La domanda va presentata o via web (servizi telematici accessibili tramite PIN), o attraverso enti di patronato, oppure tramite contact center (numero 803 164 da rete fissa oppure 06 164 164 da rete mobile).
Termini per l'inoltro delle domande
La presentazione delle domande sarà consentita fino al 31 dicembre 2018, o comunque fino a esaurimento dello stanziamento di cui all'art. 1, comma 356, della legge 232/2016, pari a:
- a) 40 milioni di euro per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata;
- b) 10 milioni di euro per le lavoratrici autonome.
Importante: per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata la domanda deve essere presentata entro gli 11 mesi dalla fine del congedo di maternità o del periodo teorico di fruizione dell’indennità di maternità e di conseguenza:
- nei casi di parto, la presentazione della domanda potrà avvenire al termine dei tre mesi successivi alla nascita;
- nei casi di affidamento non preadottivo (per le sole madri lavoratrici dipendenti), la domanda potrà essere presentata decorso il periodo di tre mesi dalla data di affidamento;
- nei casi di adozione/affidamento preadottivo nazionale o internazionale, la domanda potrà essere presentata al termine dei cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia/in Italia;
In allegato, il messaggio 1428/2018 dell'Inps.