I pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
A stabilirlo è il comma 50, dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), che ha aggiunto il nuovo comma 1.1. al comma 1 dell'art. 12 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, nel quale si stabilisce che la soglia massima per l’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore è di euro 1.000,00.
Nel precedente comma 49, con l'aggiunta del comma 10-bis dopo il comma 10, dell'art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, si stabilisce che, per assicurare il contrasto dell’evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative, vengono attribuite ai Comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall’articolo 1130, primo comma, numero 6), del Codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali.
A stabilirlo è il comma 50, dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), che ha aggiunto il nuovo comma 1.1. al comma 1 dell'art. 12 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, nel quale si stabilisce che la soglia massima per l’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore è di euro 1.000,00.
Nel precedente comma 49, con l'aggiunta del comma 10-bis dopo il comma 10, dell'art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, si stabilisce che, per assicurare il contrasto dell’evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative, vengono attribuite ai Comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall’articolo 1130, primo comma, numero 6), del Codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali.