E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2013, la L. 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del D.L. 28 giugno 2013 .n 76.
L’articolo 9, commi 13 e seguenti del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 aveva già introdotto novità rilevanti sulle Società a responsabilità limitata a regime particolare, abolendo la società a responsabilità limitata a capitale ridotto ed aprendo agli ultratrentacinquenni la società a responsabilità limitata semplificata. In particolare:
· è stata abolita la "società a responsabilità limitata a capitale ridotto"; le società già costituite ed iscritte nel Registro Imprese, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2013 (29 giugno 2013) dovranno essere qualificate come "società a responsabilità limitata semplificata";
· la società a responsabilità limitata semplificata è stata estesa anche ai soggetti aventi già trentacinque anni di età (art. 2463 bis, primo comma, C.C.);
· è stato abolito il comma 4 dell'art. 2463 bis C.C., che vietava per le società semplificate il trasferimento delle partecipazioni a soggetti aventi già i trentacinque anni di età.
La legge n. 99/2013, di conversione del D.L. n. 76/2013 ha inoltre aggiunto, all'art. 2463-bis C.C., il nuovo comma 2-bis, nel quale si stabilisce che "Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili".
A tale proposito, si ricorda che non è stato ancora emanato il testo del nuovo statuto tipo di società semplificata e pertanto, in sede operativa, sarà necessario prestare la massima attenzione provvedendo, quanto meno, a modificare il testo ministeriale eliminando il divieto di cessione di partecipazioni a soggetti con età pari o superiore ad anni 35, e ad eliminare il limite, per il conferimento della carica amministrativa, ai soli soci.
L’articolo 9, commi 13 e seguenti del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 aveva già introdotto novità rilevanti sulle Società a responsabilità limitata a regime particolare, abolendo la società a responsabilità limitata a capitale ridotto ed aprendo agli ultratrentacinquenni la società a responsabilità limitata semplificata. In particolare:
· è stata abolita la "società a responsabilità limitata a capitale ridotto"; le società già costituite ed iscritte nel Registro Imprese, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2013 (29 giugno 2013) dovranno essere qualificate come "società a responsabilità limitata semplificata";
· la società a responsabilità limitata semplificata è stata estesa anche ai soggetti aventi già trentacinque anni di età (art. 2463 bis, primo comma, C.C.);
· è stato abolito il comma 4 dell'art. 2463 bis C.C., che vietava per le società semplificate il trasferimento delle partecipazioni a soggetti aventi già i trentacinque anni di età.
La legge n. 99/2013, di conversione del D.L. n. 76/2013 ha inoltre aggiunto, all'art. 2463-bis C.C., il nuovo comma 2-bis, nel quale si stabilisce che "Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili".
A tale proposito, si ricorda che non è stato ancora emanato il testo del nuovo statuto tipo di società semplificata e pertanto, in sede operativa, sarà necessario prestare la massima attenzione provvedendo, quanto meno, a modificare il testo ministeriale eliminando il divieto di cessione di partecipazioni a soggetti con età pari o superiore ad anni 35, e ad eliminare il limite, per il conferimento della carica amministrativa, ai soli soci.