Considerato che le nuove disposizioni si limitano semplicemente a sostituire le licenze di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. con una SCIA, senza incidere né sui presupposti di sicurezza per la pubblica incolumità richiesti dalla normativa in tema di pubblici spettacoli o intrattenimenti, né sulle verifiche richieste dalla legge, affidate alle Commissioni di vigilanza ai sensi dell’art. 141 del R.D. n. 635/1940, la SCIA dovrà essere corredata di tutta la documentazione normalmente richiesta per il rilascio della licenza in relazione alle caratteristiche dell’allestimento proposto, idonea ad attestare la sicurezza dell’allestimento e la piena assunzione di responsabilità in capo all’organizzatore.
Non è possibile – precisa infine il Ministero dell’Interno - sostituire la documentazione di cui sopra né da una “asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato”, né da dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
E’ questo il parere del Ministero dell’Interno, espresso con la Nota del 27 febbraio 2014, Prot. 557/PAS/U/003625/13500.A(8) inviata alla Prefettura di Ravenna.
Si ricorda che la nuova norma, introdotta agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. dall’art. 7, comma 8-bis, della L. n. 112/2013, di conversione del D.L. n. 91/2013, prevede che per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio – considerati “spettacoli dal vivo di portata minore” - la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della L. n. 241/1990, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) o ufficio analogo.