Per quanto riguarda le società in genere non viene indicato dalla normativa un termine entro cui richiedere la cancellazione. Ma, ai fini del pagamento del diritto annuale, è necessario tener presente quanto segue.
Non sarà richiesto il pagamento del diritto annuale per il 2014:
a) nel caso di società di persone, se la cancellazione viene richiesta entro il 30 gennaio 2014 e viene indicato che il piano di riparto è stato presentato ai soci entro il 31 dicembre 2013, oppure
b) nel caso di società di capitali e società cooperative, se la richiesta di cancellazione viene presentata entro il 30 gennaio 2014 e il bilancio finale di liquidazione è stato chiuso entro il 31 dicembre 2013.
Per quanto riguarda le imprese che sono in fase di cancellazione, si ricorda, inoltre, che non dovranno pagare il diritto annuale 2014:
a) le imprese individuali che cessano l’attività con data non successiva al 31 dicembre 2013 e presentino domanda di cancellazione entro il 30 gennaio 2014;
b) società in liquidazione che approvano il bilancio finale di liquidazione o il piano di riparto con data non successiva al 31 dicembre 2013 e presentano la domanda di cancellazione entro il 30 gennaio 2014;
c) le società di persone poste in scioglimento senza messa in liquidazione con contestuale istanza di cancellazione con data atto non successiva al 31 dicembre 2013 e che presentino domanda di cancellazione entro il 30 gennaio 2014.
Per quanto riguarda infine l’esigenza di alcune imprese che determinati atti abbiano efficacia con decorrenza da una certa data, è consigliabile prendere contatto con la Camera di Commercio di competenza per concordare modalità e termini di presentazione.
Non sarà richiesto il pagamento del diritto annuale per il 2014:
a) nel caso di società di persone, se la cancellazione viene richiesta entro il 30 gennaio 2014 e viene indicato che il piano di riparto è stato presentato ai soci entro il 31 dicembre 2013, oppure
b) nel caso di società di capitali e società cooperative, se la richiesta di cancellazione viene presentata entro il 30 gennaio 2014 e il bilancio finale di liquidazione è stato chiuso entro il 31 dicembre 2013.
Per quanto riguarda le imprese che sono in fase di cancellazione, si ricorda, inoltre, che non dovranno pagare il diritto annuale 2014:
a) le imprese individuali che cessano l’attività con data non successiva al 31 dicembre 2013 e presentino domanda di cancellazione entro il 30 gennaio 2014;
b) società in liquidazione che approvano il bilancio finale di liquidazione o il piano di riparto con data non successiva al 31 dicembre 2013 e presentano la domanda di cancellazione entro il 30 gennaio 2014;
c) le società di persone poste in scioglimento senza messa in liquidazione con contestuale istanza di cancellazione con data atto non successiva al 31 dicembre 2013 e che presentino domanda di cancellazione entro il 30 gennaio 2014.
Per quanto riguarda infine l’esigenza di alcune imprese che determinati atti abbiano efficacia con decorrenza da una certa data, è consigliabile prendere contatto con la Camera di Commercio di competenza per concordare modalità e termini di presentazione.