I nuclei familiari interessati potranno integrare le dichiarazioni di responsabilità presentate in domanda e prendere atto delle informative aggiornate
Con messaggio 3568/2019 del 2 ottobre 2019, l'Inps ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di integrazione delle dichiarazioni di responsabilità rese dai beneficiari di Reddito e Pensione di cittadinanza che hanno presentato domanda nel corso del mese di marzo 2019.
L'Inps ricorda, in primis, che a decorrere da ottobre 2019, come previsto dalla normativa citata, occorre allineare il contenuto delle dichiarazioni già rese da coloro che hanno presentato la domanda di Reddito di cittadinanza nel mese di marzo a quello previsto a regime dopo la conversione in legge del decreto, conformemente ai nuovi modelli.
In particolare, si richiama l’attenzione sulla dichiarazione di cui all’art.2, comma 1, lettera c-bis) resa dal richiedente il beneficio in ordine alla mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché alla mancanza di condanne definitive nei dieci anni precedenti la richiesta per taluno dei delitti indicati all’art.7, comma 3, del decreto legge 4/2019.
Quindi, onde evitare che la platea dei beneficiari Rdc/Pdc con decorrenza aprile debba nuovamente presentare domanda, con aggravio di tempi, costi e sovraccarico dei sistemi informativi, al fine di garantire la continuità nell’erogazione del beneficio economico e nel processo di presa in carico presso i Centri per l’impiego e i Comuni, i nuclei familiari interessati potranno integrare le dichiarazioni di responsabilità presentate in domanda e prendere atto delle informative aggiornate con modalità specifiche riguardanti:
- l'invio della comunicazione al cittadino e modalità di accesso alla propria pagina web;
- l'accesso presso le Sedi INPS e presso gli intermediari (CAF ed Enti di Patronato).