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ORDINANZA N. 19 DEL 20/03/2020: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Il Presidente Vincenzo De Luca, con propria ordinanza n. 19 del 20/03/2020, ha stabilito: Si richiamano le Amministrazioni Pubbliche, gli enti dalle stesse vigilati e le società a controllo pubblico del territorio regionale, alla stretta os...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

20 marzo 2020

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Il Presidente Vincenzo De Luca, con propria ordinanza n. 19 del 20/03/2020, ha stabilito:
 
  1. Si richiamano le Amministrazioni Pubbliche, gli enti dalle stesse vigilati e le società a controllo pubblico del territorio  regionale,  alla stretta osservanza  delle disposizioni  di cui  la direttiva del Ministro per la Funzione pubblica n.2/2020, del DPCM 11 marzo 2020 e deU'art.87 decreto legge 17 marzo 2020, n.18, al fine di limitare la presenza del personale e dell'utenza negli uffici - salvo che per i servizi necessari a fronteggiare l' emergenza ed i servizi pubblici essenziali- ai soli casi in cui la presenza  fisica  sia  strettamente indispensabile per lo svolgimento delle attività individuate come urgenti e  indifferibili  ai sensi della citata disciplina statale, ove non risulti possibile l' erogazione della prestazione in modalità telematica e comunque previa specifica prenotazione degli eventuali utenti, al fine del rispetto delle misure di sicurezza vigenti.
 
  1. Su tutto il territorio regionale, fino al 3 aprile 2020:
           2.1 è sospesa l'attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente. I responsabili provvedono alla messa in sicurezza e alla chiusura temporanea del cantiere non oltre 5 giorni dalla data della presente ordinanza;
            2.2 per i lavori a committenza pubblica, fatti salvi l'avvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l'edilizia sanitaria nonché degli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili, le stazioni appaltanti valutano la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati.  Per   le   lavorazioni   indifferibili, è fatto comunque   salvo l'obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente. Per le lavorazioni differibili, sono disposti la messa in sicurezza e la chiusura temporanea del cantiere, da concludersi non oltre 5 giorni dalla data della presente ordinanza. 
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di isolamento domiciliare di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi dell'art.650 del codice penale, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.


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