Il Presidente Vincenzo De Luca, con propria ordinanza n. 16 del 13/03/2020, ha stabilito:
I Direttori Sanitari o Tecnici dei servizi sanitari e sociosanitari di cui al comma 2 segnalano tempestivamente al Distretto Sanitario di residenza del paziente eventuali pazienti per i quali sia assolutamente necessario non interrompere il progetto riabilitativo. Per tali pazienti è assicurata la prosecuzione del trattamento.
I Direttori Sanitari o Tecnici dei servizi sanitari e sociosanitari di cui al comma 2 individuano eventuali casi per i quali, acquisita la formale adesione del paziente o di suo rappresentante legale, proporre al distretto sanitario di appartenenza la assoluta e improrogabile necessità di riprendere i trattamenti dopo il 3 aprile, qualora dovesse essere prorogato lo stato di emergenza sanitaria, e ne indicano la modalità più idonea di trattamento, anche valutando forme di trattamento domiciliare, laddove possibile; i servizi Distrettuali valutano i casi proposti, anche riformulando i progetti individuali qualora opportuno, e autorizzano i soli programmi riabilitativi per i quali sia riscontrata assoluta e improrogabile necessità di riprendere dopo il 3 aprile 2020.
La scadenza di tutti i progetti riabilitativi in corso di validità alla data dell'ordinanza n. 8 dell'8/3/2020 è differita al 30 maggio 2020 qualora vengano a scadenza prima di tale data.
Le Aziende Sanitarie Locali rafforzano l'ordinaria organizzazione dei servizi di cure domiciliari, al fine di garantire assistenza e prestazioni sanitarie e sociosanitarie indifferibili a domicilio a soggetti disabili, nonché anziani e adulti non autosufficienti, che non possono frequentare i servizi sanitari e sociosanitari per effetto delle misure di cui al comma 1.
E' assicurata la massima diffusione delle presenti disposizioni agli utenti.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di isolamento domiciliare di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi dell'art.650 del codice penale, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.
Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio regionale le attività sanitarie e assistenziali di tutti i servizi sanitari e sociosanitari territoriali semiresidenziali pubblici e privati (Riabilitazione estensiva, Centri Diurni per anziani e per disabili non autosufficienti, pazienti psichiatrici minori e adulti) nonché tutti i servizi sociali a regime diurno attivati dagli ambiti sociali.
Sono altresì sospesi tutti i servizi ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione estensiva (cd. ex. art. 26) e di specialistica (cd. ex. art. 44), fatte salve quelle urgenti e indifferibili, di cui al successivo comma 3.I Direttori Sanitari o Tecnici dei servizi sanitari e sociosanitari di cui al comma 2 segnalano tempestivamente al Distretto Sanitario di residenza del paziente eventuali pazienti per i quali sia assolutamente necessario non interrompere il progetto riabilitativo. Per tali pazienti è assicurata la prosecuzione del trattamento.
I Direttori Sanitari o Tecnici dei servizi sanitari e sociosanitari di cui al comma 2 individuano eventuali casi per i quali, acquisita la formale adesione del paziente o di suo rappresentante legale, proporre al distretto sanitario di appartenenza la assoluta e improrogabile necessità di riprendere i trattamenti dopo il 3 aprile, qualora dovesse essere prorogato lo stato di emergenza sanitaria, e ne indicano la modalità più idonea di trattamento, anche valutando forme di trattamento domiciliare, laddove possibile; i servizi Distrettuali valutano i casi proposti, anche riformulando i progetti individuali qualora opportuno, e autorizzano i soli programmi riabilitativi per i quali sia riscontrata assoluta e improrogabile necessità di riprendere dopo il 3 aprile 2020.
La scadenza di tutti i progetti riabilitativi in corso di validità alla data dell'ordinanza n. 8 dell'8/3/2020 è differita al 30 maggio 2020 qualora vengano a scadenza prima di tale data.
Le Aziende Sanitarie Locali rafforzano l'ordinaria organizzazione dei servizi di cure domiciliari, al fine di garantire assistenza e prestazioni sanitarie e sociosanitarie indifferibili a domicilio a soggetti disabili, nonché anziani e adulti non autosufficienti, che non possono frequentare i servizi sanitari e sociosanitari per effetto delle misure di cui al comma 1.
E' assicurata la massima diffusione delle presenti disposizioni agli utenti.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di isolamento domiciliare di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi dell'art.650 del codice penale, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.