La circolare ministeriale contiene le indicazioni sulla applicazione delle ulteriori disposizioni che limitano la mobilità sul territorio nazionale
Il Ministero dell'Interno ha inviato ai Prefetti la circolare prot. n. 15350/117/2/1Uff.III-Prot.Civ del Capo di Gabinetto, Bruno Frattasi, con alcune indicazioni per l'applicazione delle ulteriori disposizioni sugli spostamenti sul territorio nazionale introdotte dal decreto-legge 15/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2021.
I movimenti 'familiari' consentiti e l'inasprimento del divieto per la zona rossa
Il comma 2 dell'art.2 prevede che, fino alla data del 27 marzo 2021, gli spostamenti siano consentiti verso una sola abitazione privata abitata, nell'arco temporale ricompreso tra le ore 5,00 e le ore 22,00 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle conviventi presso il luogo di destinazione. Non vengono considerati a questi fini i minori di 14 anni e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
Riguardo alle modalità di declinazione della limitazione alla mobilità, si evidenzia che la disposizione in commento - che modifica la precedente disciplina limitatamente alla zona rossa - delinea il seguente quadro:
- nella zona gialla, i suddetti spostamenti possono avvenire con riguardo all'intero territorio regionale;
- nella zona arancione, possono avvenire in ambito solo comunale;
- nella zona rossa, non sono consentiti.