L'ANCI ha pubblicato il quaderno "Il Superbonus edilizio al 110%: il modello CILA a seguito del D.L. n. 77/2021 (c.d. semplificazioni e governance)”
Il nuovo quaderno, disponibile in allegato, prende il considerazione le versioni definitive degli artt.33 e 33-bis del Decreto Semplificazioni-bis convertito in legge e riporta in allegato la modulistica predisposta sulla base del modello esistente con le modifiche riferite al caso di specie.
A tale modulo unico CILA Superbonus 110% (CILAS), è aggiunto il modello “Soggetti Convolti” in analogia alle altre tipologie edilizie.
NB - Il modello entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica. Prima, ci sarà l'ok in Conferenza Unificata che è stato rinviato al prossimo 4 agosto 2021.
Le novità
Nell'introduzione al Quaderno, l'ANCI evidenzia che l’art.33 del DL 77/2021. tra le altre misure di semplificazione, ha rivisto la disciplina per fruire del Superbonus, stabilendo che, attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) è sufficiente attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, rendendo in tal modo non più necessaria l’attestazione dello stato legittimo ex articolo 9-bis del DPR 380/2001 che stava ostacolando gli iter burocratici dell’incentivo fiscale.
Le modifiche alla norma apportate dal Parlamento hanno ulteriormente spostato il baricentro della disposizione dagli aspetti prettamente edilizi a quelli più specificatamente fiscali, focalizzando così l’attenzione del provvedimento allo stato di fatto degli immobili e non più alla conformità edilizia degli stessi, lasciando comunque impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.
Il Parlamento, inoltre, ha introdotto ulteriori misure di particolare rilevanza quali la deroga alle distanze minime di cui all’articolo 873 del Codice Civile per la realizzazione del cappotto termico e del cordolo sismico, e lo strumento delle varianti in corso d’opera che potranno essere comunicate a fine lavori e costituiranno una integrazione della CILA presentata.
I contenuti rilevanti dei nuovi art.33 e 33-bis DL 77/2021 convertito
Questi i contenuti approfonditi dall'ANCI nel Quaderno:
- gli interventi agevolati con il Superbonus dovranno essere realizzati con CILA e non sarà più richiesta la verifica dello stato legittimo degli immobili;
- ambito di applicazione della CILA del Superbonus;
- interventi di Superbonus già in corso di esecuzione;
- interventi di Superbonus connessi ad altre opere;
- interventi di Superbonus connessi all’acquisizione di atti e autorizzazioni di enti sovra ordinati rispetto alle Amministrazione Comunali;
- elaborati progettuali;
- interventi di Superbonus in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del Codice Civile;
- varianti in corso d'opera agli interventi Superbonus;
- agibilità interventi Superbonus.
NB - Secondo quanto disposto dal nuovo comma 13-quinquies art. 119 del Decreto Rilancio, "Per gli interventi di cui alla CILA “Superbonus” non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di agibilità di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".