Per quanto riguarda l’attività di facchinaggio, l'iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane è subordinata alla dimostrazione della sussistenza de soli requisiti di onorabilità. Non dovranno pertanto essere più accertati i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi (art. 10, D.Lgs. n. 147/2012).
Per quanto riguarda l’attività di acconciatore, il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività e dovrà essere iscritto nel Repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività. (art. 3, comma 5-bis, L. n. 174/2005, come modificato dall’art. 15 del D.Lgs. n. 147/2012).
Analoga iscrizione è prevista per il responsabile tecnico nell’attività di estetica (art. 3, comma 01, L. n. 1/1990, come modificato dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2012)
Per quanto riguarda l’attività di tintolavanderia, è stato precisato che le disposizioni della L. n. 84/2006, come integrate e modificate dal presente articolo, escluse quelle concernenti l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni (art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 147/2012).
Per quanto riguarda l’attività di acconciatore, il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività e dovrà essere iscritto nel Repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività. (art. 3, comma 5-bis, L. n. 174/2005, come modificato dall’art. 15 del D.Lgs. n. 147/2012).
Analoga iscrizione è prevista per il responsabile tecnico nell’attività di estetica (art. 3, comma 01, L. n. 1/1990, come modificato dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2012)
Per quanto riguarda l’attività di tintolavanderia, è stato precisato che le disposizioni della L. n. 84/2006, come integrate e modificate dal presente articolo, escluse quelle concernenti l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni (art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 147/2012).