In una circolare dedicata, il Ministero dell’Interno approfondisce le modifiche apportate alle norme sulla circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica
Con circolare prot. n. 300/STRAD/1/0000006991.U/2022 del 2 marzo, Il Dipartimento di PS del Viminale fornisce chiarimenti sulle misure del nuovo comma 1-ter art.10 DL 228/2021, convertito dalla legge 15/2022 (Milleproroghe 2022), riguardanti la circolazione dei monopattini elettrici.
L'Allegato I alla circolare, in particolare, riporta il testo integrato dei commi 75-bis e 75-terdecies art.1 legge 160/2019 (Finanziaria 2020), risultanti dalle modifiche apportate dall'art.10 sopra indicato.
Riassumendo:
- è stato differito al 30 settembre 2022 il decorso dell’obbligo di dotare i monopattini elettrici commercializzati in Italia delle frecce direzionali e degli stop. Per i monopattini già in circolazione a quella data è confermato l’obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2024;
- è stato disposto, in ordine alle strade percorribili dai medesimi monopattini, che fuori dai centri abitati essi possono circolare esclusivamente sulle piste ciclabili o su percorsi riservati alle biciclette. La disposizione precedente prevedeva la possibilità di utilizzare i monopattini dovunque fosse consentita la circolazione delle biciclette e, dunque, anche nelle strade extraurbane.
Rimangono invariate le disposizioni sulla circolazione dei monopattini nei centri abitati: possono circolare esclusivamente su strade con limite di velocità non superiore a 50 Km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili e dove è consentita la circolazione delle biciclette.