Per le istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili, l’imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.
Allo stesso modo, per gli atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta, l'imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento (art. 18, commi da 6 a 12).
Un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate d'intesa con il Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica saranno stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.
Con un ulteriore provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dovrà essere individuato un modello di dichiarazione degli atti e documenti per i quali l'imposta di bollo è assolta con modalità virtuali. Nell'ambito di tale modello dovranno essere indicati il numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa ed altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta da parte degli uffici.
Allo stesso modo, per gli atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta, l'imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento (art. 18, commi da 6 a 12).
Un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate d'intesa con il Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica saranno stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.
Con un ulteriore provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dovrà essere individuato un modello di dichiarazione degli atti e documenti per i quali l'imposta di bollo è assolta con modalità virtuali. Nell'ambito di tale modello dovranno essere indicati il numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa ed altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta da parte degli uffici.