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LE REGOLE PER L'ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI NUOVI NATI ALLA LUCE DELLA SENTENZA N. 131 DEL 27/04/2022

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 131/2022, dal 2 giugno 2022 la modalità ordinaria di attribuzione del cognome ai nuovi nati è quella del doppio cognome nell’ordine stabilito dai genitori, che potranno accordarsi anche per ...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

13 ottobre 2022

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Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 131/2022, dal 2 giugno 2022 la modalità ordinaria di attribuzione del cognome ai nuovi nati è quella del doppio cognome nell’ordine stabilito dai genitori, che potranno accordarsi anche per attribuire o solo il cognome paterno o solo il cognome materno.
Pertanto i casi sono i seguenti:
  • Figlio nato da genitori sposati
La regola è che il/la figlio/a assume il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine da loro scelto, oppure il cognome paterno o materno purché vi sia accordo tra i genitori. Qualora la denuncia di nascita sia effettuata da un solo genitore, è necessario presentare apposita dichiarazione indicante la presenza di accordo tra i due genitori (vedasi: modello scelta cognome allegato)
  • Figlio nato da genitori non sposati tra loro
Il/la figlio/a assume il cognome del genitore che per primo lo riconosce. In caso di riconoscimento contestuale di entrambi i genitori assume il cognome scelto in accordo tra i genitori da esprimere al momento del riconoscimento.
  • Figlio nato da genitori entrambi stranieri
Si applica, per la determinazione del cognome e del nome del neonato, la legge nazionale del soggetto, ai sensi dell’art. 24 della L. 218/1995.
 
In tutti i casi di mancato accordo, i genitori dovranno rivolgersi al Tribunale competente per territorio.
 
QUALCHE ESEMPIO PRATICO
I genitori padre: ROSSI – madre: VERDI possono scegliere di attribuire uno dei seguenti cognomi:
ROSSI VERDI (cognome paterno + cognome materno)
VERDI ROSSI (cognome materno + cognome paterno)
ROSSI (solo cognome paterno)
VERDI (solo cognome materno)
Nel caso in cui il genitore avesse già un cognome composto da più elementi, alla luce della normativa vigente, si dovrà trasmettere l’intero cognome e non una sola parte di esso.
I genitori padre: ROSSI – madre: VERDI BIANCHI possono, quindi, attribuire uno dei seguenti cognomi:
ROSSI VERDI BIANCHI (cognome paterno + doppio cognome materno)
VERDI BIANCHI ROSSI (doppio cognome materno + cognome paterno)
ROSSI (solo cognome paterno)
VERDI BIANCHI (solo doppio cognome materno)
Al nuovo nato o alla nuova nata potrà anche essere attribuito un cognome diverso da quello già attribuito a fratelli e sorelle nati in precedenza.
Tutti coloro che, nati prima dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni, volessero modificare il proprio cognome (ad esempio aggiungendo quello materno) dovranno rivolgersi alla Prefettura del luogo di residenza.
 
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio Demografico al num. 0828/799240-210 o è possibile scrivere all’indirizzo anagrafe@comune.oliveto-citra.sa.it 


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