E' stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 (Supplemento Ordinario n. 63), la Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".
Gli articoli 42 e 42-bis prevedono la soppressione di una lunga serie di certificazioni sanitarie riferite, in gran parte, all'idoneità fisica.
Ricordiamo in modo particolare i seguenti due casi introdotti nella fase di conversione del decreto-legge:
1) Con l'abrogazione dell'articolo 14 della L. 30 aprile 1962, n. 283 e dell'articolo 37 del regolamento di cui al D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 per il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari e alle operazioni di trasporto non è più richiesto il possesso dell'apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario. Lo stesso personale non è più tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e ad eventuali speciali misure profilattiche (art. 42, comma 7-bis).
2) Con l'abrogazione della lett. f), del comma 1, dell'articolo 240 del regolamento di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, per il titolare dell'impresa individuale che svolge attività di revisione di veicoli immatricolati eper l'eventuale responsabile tecnico, non è più richiesto il possesso del certificato di idoneità fisica all'esercizio dell'attività rilasciato dal competente organo sanitario del Comune di esercizio dell'attività (art. 42, comma 7-ter).
Gli articoli 42 e 42-bis prevedono la soppressione di una lunga serie di certificazioni sanitarie riferite, in gran parte, all'idoneità fisica.
Ricordiamo in modo particolare i seguenti due casi introdotti nella fase di conversione del decreto-legge:
1) Con l'abrogazione dell'articolo 14 della L. 30 aprile 1962, n. 283 e dell'articolo 37 del regolamento di cui al D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 per il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari e alle operazioni di trasporto non è più richiesto il possesso dell'apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario. Lo stesso personale non è più tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e ad eventuali speciali misure profilattiche (art. 42, comma 7-bis).
2) Con l'abrogazione della lett. f), del comma 1, dell'articolo 240 del regolamento di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, per il titolare dell'impresa individuale che svolge attività di revisione di veicoli immatricolati eper l'eventuale responsabile tecnico, non è più richiesto il possesso del certificato di idoneità fisica all'esercizio dell'attività rilasciato dal competente organo sanitario del Comune di esercizio dell'attività (art. 42, comma 7-ter).