In tutti i luoghi in cui vengono offerti in vendita al consumatore finale pesce e cefalopodi freschi, nonchè pesci di acqua dolce, sfusi o preimballati per la vendita diretta deve essere esposto un apposito cartello - apposto in modo da essere facilmente visibile dalla posizione in cui il consumatore prende o riceve la merce - riportante le seguenti indicazioni:
"In caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto deve essere preventivamente congelato per almeno 96 ore a -18° C in congelatore domestico contrassegnato con tre o più stelle".
Lo ha stabilito il Ministero della Salute con il decreto 17 luglio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2013, in applicazione del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8, del D.L. n. 158/2012, convertito dalla L. n. n. 189/2012
La violazione delle prescrizioni di cui sopra e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 3.500,00.
"In caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto deve essere preventivamente congelato per almeno 96 ore a -18° C in congelatore domestico contrassegnato con tre o più stelle".
Lo ha stabilito il Ministero della Salute con il decreto 17 luglio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2013, in applicazione del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8, del D.L. n. 158/2012, convertito dalla L. n. n. 189/2012
La violazione delle prescrizioni di cui sopra e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 3.500,00.