La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato un approfondimento del 6 agosto scorso con le FAQ con le risposte ai quesiti più frequenti in merito ai controlli sul Green pass e i modelli di delega ai lavoratori addetti ai controlli
Le FAQ della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro possono essere un interessante spunto di riferimento per una efficace campagna informativa istituzionale nonchè per conoscere quali sono gli adempimenti da adottare in specifici contesti anche di interesse diretto degli enti locali.
In particolare, le domande a cui ha dato risposta il dipartimento scientifico della Fondazione sono:
- Certificazione di esenzione al Green pass: che forma e contenuti deve avere?
- Strutture alberghiere e Green pass: quando serve?
- Attività che prevedono il controllo del Green pass: solo per i clienti o anche per i dipendenti?
- Il datore di lavoro può imporre il Green pass ai propri lavoratori?
- Green pass e idoneità alla mansione: posso sospendere un lavoratore non munito della certificazione verde?
- Protocolli anti-contagio e Green pass: devono essere aggiornati?
- Datore di lavoro e lavoratori: chi si occuperà dei controlli sul Green pass?
- La delega ai lavoratori: è obbligatoria? Quali sono le sanzioni?
- La delega ai lavoratori: come redigerla e formalizzarla
- L’informativa ai lavoratori: le modalità di formazione/informazione e il contenuto delle linee guida da seguire per i controlli
- Il Green pass allo stato attuale: quando serve e per chi?
- Il Green pass al 1° settembre 2021
Si segnala che, oltre a determinate attività in cui possono essere direttamente o indirettamente interessati gli enti locali (come centri sportivi comunali, musei, luoghi della cultura, mostre, sagre e fiere ecc.), di particolare rilievo assume l'obbligatorietà del Green Pass per accedere ai concorsi pubblici.
In sede di organizzazione dei concorsi pubblici quindi sarà necessario, tra l'altro, provvedere a nominare degli addetti ai controlli impartendo loro le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.
In tema di privacy la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sottolinea che, nonostante il controllo del Green pass non costituisca trattamento del dato ai fini privacy (così come stabilito dal comma 5 dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021), ove il lavoratore delegato non sia istruito in merito alla corretta gestione dei controlli potrebbe incorrere in comportamenti errati, fra cui la richiesta di copia del pass cartaceo o della certificazione medica di esenzione dal pass stesso.
In questo caso il titolare del trattamento si troverebbe di fatto a trattare un dato senza il supporto di idonea base giuridica, come previsto dall’art. 6 del Regolamento Europeo 2016/679.
Pertanto, la Fondazione ritiene che il lavoratore delegato debba avere idonea formazione, al pari di un incaricato al trattamento del dato, così da non incorrere in comportamenti illeciti.
Il datore di lavoro, in analogia alle disposizioni previste in materia di formazione degli incaricati al trattamento, dovrà:
- impartire istruzioni sul trattamento (art. 29 Regolamento Europeo 2016/679);
- istruzioni relative ai profili della sicurezza del trattamento (art. 32 Regolamento Europeo 2016/679);
- fornire formazione idonea (art. 39 Regolamento Europeo 2016/679).