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Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi genere nelle piazze e vie del territorio comunale per il periodo dal 31 dicembre 2015 al 1° gennaio 2016.

Ordinanza del Sindaco n. 12 del 31.12.2015 Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi genere nelle piazze e vie del territorio comunale per il periodo dal 31 dicembre 2015 al 1° gennaio 2016. IL SINDACO PREM...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

31 dicembre 2015

notizia

Ordinanza del Sindaco
n. 12 del 31.12.2015
 
Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi genere nelle piazze e vie del territorio comunale per il periodo dal 31 dicembre 2015 al 1° gennaio 2016.
 
IL SINDACO
 
PREMESSO che:
- è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti ed artifici pirotecnici di vario genere;
 - come purtroppo avvenuto negli anni passati il lancio e lo sparo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e artifìci pirotecnici hanno causato gravi danni alle persone e messo a rischio l'incolumità dei cittadini;
 - il fragore molesto e il fumo anomalo prodotti dall'utilizzo dei suddetti artifìci esplodenti possono sfociare negli animali, domestici e non, dotati di estrema sensibilità uditiva, in comportamenti anomali (quali a titolo esemplificativo, voli radenti al suolo, deiezioni incontrollate, aggressioni), che possono essere fonti di pericolo per la incolumità delle persone, anche sotto il profilo igienico-sanitario;
 - il rumore intenso e il fumo generati dall'uso incontrollato di fuochi artificiali petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici genera, altresì, nelle persone più fragili fenomeni di forte stress, disorientamento e panico, oltre che in genere possibili danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica di chi li maneggia e di chi viene fortuitamente colpito;
 
VALUTATA la necessità di adottare per le motivazioni descritte un provvedimento diretto a tutelare il benessere degli animali domestici, selvatici e quello d'affezione che vivono in libertà nonché contenere il fenomeno della concentrazione in atmosfera di agenti inquinanti;
 
DATO ATTO che l’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio ed oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l’uso incontrollato da persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, considerata la forte presenza di bambini in tenera età e considerato che tali comportamenti hanno provocato proteste e richieste di emissione di appositi atti interdittivi;
 
VALUTATO, altresì, che sussistono ragioni di tutela della Pubblica incolumità e ragioni di tutela sanitaria che impongono l'adozione delle presenti misure restrittive;
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente ed inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza sua e degli altri;
 
VISTO gli artt 50 e 54 comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
visto il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;
 
visto il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635;
 
vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
 
visto il Decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
 
O R D I N A

a fare data dal giorno 31 dicembre 2015 fino alle ore 24:00 del giorno 1 gennaio 2016, nel territorio del Comune di Oliveto Citra (SA) il divieto di usare materiale esplodente, utilizzare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti.
Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oltre il sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/81. Ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 50,00.
 
Deroghe potranno essere concesse dall’Amministrazione Comunale, su richiesta scritta e motivata, limitatamente alla tenuta di particolari manifestazioni.
Delle violazioni commesse dai minori risponderanno coloro i quali sono tenuti alla loro sorveglianza.
Al Comando Polizia Municipale ed alle altre Forze di Polizia è demandato di far osservare la presente Ordinanza;

D I S P O N E

Che la presente ordinanza sia trasmessa al Sig. Prefetto in relazione al disposto dell’art. 54 del T.U.E.L.;
Che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio del Comune fino al 02.01.2016, che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza e che altresì venga pubblicato sul sito internet comunale.
Ai sensi dell’art. 3, c. 4 ed art. 5, c. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. Campania oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).
 
Dalla Residenza Comunale, lì 31 dicembre 2015
 
          IL SINDACO
   Dott. Carmine Pignata

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