Il Ministro della Salute Speranza ha firmato il decreto sulla banca dati nazionale per le Disposizioni Anticipate di Trattamento
Il decreto ministeriale, firmato il 10 dicembre 2019 dal Ministro della Salute Roberto Speranza, regolamenta la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), compiutamente disciplinate dalla legge 219/2017, istituita dall'art.1 commi 418 e 419 della Legge di Bilancio 2018.
NB - Il decreto dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore 15 giorni dopo tale pubblicazione.
Queste le principali disposizioni contenute nel decreto:
- la banca dati avrà accessi monitorati (registrati per 12 mesi) e conterrà anche le DAT già presentate a comuni, ASL e notai, che avranno sei mesi (dalla partenza effettiva della banca dati unica) per riversare i bio-testamenti già presentati;
- il data-base contiene le dichiarazioni di chi non vuole essere sottoposto a determinate cure oltre che le nomine del fiduciario eventualmente designato per curare l'esecuzione delle disposizioni stesse;
- i dati, quindi, arriveranno dagli uffici di stato civile comunali, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, dai notai e dalle regioni in cui è operativo il Fascicolo Sanitario Elettronico ;
- il titolare della banca dati, anche ai fini privacy, è il Ministero della Salute;
- dopo 10 anni dal decesso, i dati verranno cancellati.
Il modulo elettronico di riferimento
L'art. 3 del decreto stabilisce che gli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza e gli altri autorizzati all'alimentazione della banca dati trasmettono alla Banca Dati nazionale mediante un modulo elettronico, secondo le specifiche di cui al disciplinare allegato al decreto, che contiene questi elementi essenziali:
- dati anagrafici e di contatto del disponente;
- dati anagrafici e di contatto del fiduciario, se indicato, ed attestazione dell'eventuale accettazione della nomina risultante dalla sottoscrizione delle DAT;
- attestazione del consenso del disponente alla raccolta di copia della DAT o indicazione dell'allocazione della stessa, ai fini della reperibilità.