Novità su confidi, società fiduciarie, agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, cambiavalute, e importanti correttivi alla disciplina sull'antiriciclaggio.
Sono questi i contenuti del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2012, che apporta significative modifiche alla normativa in materia di contratti di credito ai consumatori e soggetti operanti nel settore finanziario.
Il nuovo decreto legislativo – che entrerà in vigore il 17 ottobre 2012 - apporta modifiche rilevanti al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e ha operato la revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
In realtà, tra queste, due sono in vigore già dal 2 ottobre, ovvero dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 169/2012, e apportano nuove modifiche alla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007.
La prima, riguarda il nuovo limite di utilizzo del contante, fissato ad euro 2.500,00 per i soggetti che svolgono attività professionale di cambiavalute.
La seconda, prevede la messa in attività di un nuovo Organismo dedicato alla creazione e gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. In pratica, gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, iscritti prima del 30 giugno 2011 negli albi tenuti dalla Banca d’Italia, dovranno chiedere l’iscrizione nei nuovi elenchi gestiti dal nuovo Organismo entro il 31 ottobre 2012. Non è, infatti, previsto alcun passaggio automatico tra i vecchi albi e i nuovi elenchi.
La nuova scadenza è stabilita dall'articolo 17, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 169/2012, 2 ottobre.
I vecchi iscritti sono esonerati dalla prova d'esame se hanno effettivamente esercitato l'attività per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, percependo per questa attività compensi su base annua non inferiori a 5mila euro.
L’Organismo avverte che il termine del 31 ottobre 2012 è da intendersi perentorio.
Sono questi i contenuti del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2012, che apporta significative modifiche alla normativa in materia di contratti di credito ai consumatori e soggetti operanti nel settore finanziario.
Il nuovo decreto legislativo – che entrerà in vigore il 17 ottobre 2012 - apporta modifiche rilevanti al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e ha operato la revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
In realtà, tra queste, due sono in vigore già dal 2 ottobre, ovvero dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 169/2012, e apportano nuove modifiche alla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007.
La prima, riguarda il nuovo limite di utilizzo del contante, fissato ad euro 2.500,00 per i soggetti che svolgono attività professionale di cambiavalute.
La seconda, prevede la messa in attività di un nuovo Organismo dedicato alla creazione e gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. In pratica, gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, iscritti prima del 30 giugno 2011 negli albi tenuti dalla Banca d’Italia, dovranno chiedere l’iscrizione nei nuovi elenchi gestiti dal nuovo Organismo entro il 31 ottobre 2012. Non è, infatti, previsto alcun passaggio automatico tra i vecchi albi e i nuovi elenchi.
La nuova scadenza è stabilita dall'articolo 17, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 169/2012, 2 ottobre.
I vecchi iscritti sono esonerati dalla prova d'esame se hanno effettivamente esercitato l'attività per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, percependo per questa attività compensi su base annua non inferiori a 5mila euro.
L’Organismo avverte che il termine del 31 ottobre 2012 è da intendersi perentorio.