Resta l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani
E' stata pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.229 del 30 settembre, l'ordinanza del 29 settembre 2022 del Ministero della Salute che proroga fino al 31 ottobre 2022 l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonchè le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.
Decade, invece, l'obbligo di mascherine sui mezzi di trasporto pubblico locale.