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Covid-19: indicazioni operative per l'uniforme applicazione delle norme sulla circolazione stradale

Il Ministero dell''Interno fissa i nuovi termini della scadenza e pagamento delle sanzioni dopo i provvedimenti conseguenti all''emergenza epidemiologica Con circolare prot. n. 300/A/2309/20/115/28 del 24 marzo 2020, il Ministero dell''Interno ...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

26 marzo 2020

notizia

Il Ministero dell'Interno fissa i nuovi termini della scadenza e pagamento delle sanzioni dopo i provvedimenti conseguenti all'emergenza epidemiologica

Con circolare prot. n. 300/A/2309/20/115/28 del 24 marzo 2020, il Ministero dell'Interno ha fornito le prime indicazioni operative per l'uniforme applicazione delle norme sulla circolazione stradale contenute nel Decreto Cura Italia (DL 18/2020).

Circolazione del veicolo da sottoporre a visita e prova o revisione (art.92, comma 4)

Tutti i veicoli che devono essere sottoposti a visita e prova (artt. 75 e 78 CdS) o a revisione (art.80 CdS) entro il 31 luglio 2020 possono circolare fino al 31 ottobre 2020.

E' importante effettuare questa distinzione:

  • per i veicoli il cui termine per effettuare la revisione era già scaduto alla data di entrata in vigore del DL oppure che scade il 31 luglio 2020, è possibile circolare fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la revisione;
  • per i veicoli da sottoporre a revisione dopo il 31 luglio 2020, rimane valida la scadenza originaria;
  • per i veicoli con revisione già scaduta e prenotazione registrata di visita oltre il termine del 31 luglio 2020, continuano ad applicarsi le regole ordinarie ed è ammessa la circolazione fino alla data di prenotazione.

Scadenza validità patente di guida (art.104)

  • la scadenza di validità delle patenti di guida già scadute alla data di entrata in vigore del DL o in scadenza fino al 31 agosto 2020, è posticipata al 31 agosto 2020;
  • la norma vale sia per le patenti di guida italiane che per quelle rilasciate da uno Stato UE il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia;
  • la disposizione si estende anche al certificato di idoneità alla guida (CIG) per ciclomotori;
  • fino al 31/08/2020, è data facoltà di condurre i veicoli che la patente o il CIG abilita a guidare anche se il documento è scaduto di validità in data successiva al 31 gennaio 2020.

Proroga validità autorizzazioni, concessioni o altri titoli abilitativi o atti amministrativi in scadenza (art.103 comma 2 e 3)

Tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, sono validi fino al 15 giugno 2020.

Tra questi atti, sono ricompresi:

  • autorizzazione per la circolazione di prova (art.98 CdS);
  • autorizzazioni o licenze per il trasporto merci;
  • autorizzazioni per il trasporto animali o alimenti;
  • autorizzazioni per il trasporto rifiuti;
  • abilitazioni all'effettuazione di scorte tecniche di cui agli artt. 9 e 10 CdS;
  • certificato di abilitazione professionale (art.116 comma 8 CdS);
  • patente di servizio (art.139 CdS);
  • attestato per guidare autotreni e autoarticolati con massa a pieno carico superiore a 20 tonnellate, ai conducenti con più di 65 anni;
  • attestato per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone, ai conducenti con più di 60 anni;
  • estratti della carta di circolazione rilasciati dalle Motorizzazioni Civili;
  • ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza;
  • fogli di via (art.99 CdS);
  • carte di circolazione e relative targhe EE (art.134 comma 1 CdS).

Per effetto di quanto disposto dal comma 3 dell'art.103, invece, si segnalano altri titoli abilitativi connessi alla circolazione stradale per i quali, con provvedimenti specifici, sono state disposte proroghe diverse, e cioè:

  • autorizzazioni all'esercitazione alla guida (cd. foglio rosa): 30 giugno 2020;
  • permesso provvisorio di guida (art.59 CdS) per i titolari di patente che devono sottoporsi a visita medica presso le CML impossibilitate a riunirsi per l'emergenza: 30 giugno 2020;
  • carta di qualificazione del conducente (CQC) e certificato di formazione professionale (CFP), aventi scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 29 giugno 2020: 30 giugno 2020.

Pagamento in misura scontata (art. 108)

L'art. 108, comma 2, indica che la somma di cui all'art. 202, comma 2 del codice della strada dal 17 marzo al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

È pertanto possibile effettuare il pagamento in forma scontata per tutte le violazioni contestate o notificate a far data dal 16 febbraio 2020. Per effetto delle precedenti previsioni (art. 10 commi 4 e 18 del d.l. 9/2020 e DPCM 9 marzo 2020) il termine di 30 giorni per avvalersi della facoltà del pagamento in forma scontata del 30% è da intendersi sospeso dal 10 marzo e, decorre nuovamente dal 4 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe (così Circ. Min. Interno 300/A/2309/20115/20 del 24 marzo 2020).

In proposito, è doveroso evidenziare che l’art. 108, D.L. n. 18/2020, consente di effettuare, nell’arco temporale della sua efficacia, il pagamento in misura ridotta entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, per cui la mera interpretazione letterale della disposizione, conduce a ritenere che possano fruire del pagamento in forma scontata i destinatari di verbali di contestazione di infrazione al Codice della strada notificati a far tempo dal 17 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020 (salvo ulteriori estensioni temporali attraverso successivi DPCM).

Proroga dei termini nel settore assicurativo (art.135)

Fino alla data del 31 luglio 2020, è portato fino al 30 giorni (in precedenza 15) il periodo entro cui l'impresa di assicurazione deve mantenere operativa la garanzia prestata con il contratto in assenza di rinnovo o di stipula di nuova polizza. La previsione vale anche nel caso di polizze assicurative annuali in cui il pagamento del premio è reateizzato semestralmente o periodicamente: in tali casi, il pagamento effettuato anche oltre i 30 giorni, riattiva l'efficacia della polizza dal momento della rata precedente di premio;

Ne deriva che:

  • fino al 31 luglio 2020, su tutto il territorio italiano, è ammessa la circolazione di veicoli con polizza assicurativa scaduta al massimo per 30 giorni successivi alla scadenza;
  • fino al 31 luglio 2020, è inapplicabile la disposizione del comma 3 art.193 CdS secondo cui, in caso di circolazione con assicurazione scaduta, c'è la possibilità di ridurre alla metà la sanzione amministrativa pecuniaria quando l'assicurazione sia comunque resa operante nei 15 giorni successivi al termine di cui all'art.1901 comma 2 c.c.

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