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Covid-19: finito lo stato di emergenza. Le misure in vigore dal 1° aprile 2022

Il green pass non sarà più necessario dal parrucchiere, negli uffici pubblici, in banche, poste, negozi, alberghi e mezzi pubblici. Obbligo di vaccinazione per i sanitari fino al 31/12/2022 e per i docenti fino al 15/06/2022. Over 50 no vax al la...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

1 aprile 2022

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Il green pass non sarà più necessario dal parrucchiere, negli uffici pubblici, in banche, poste, negozi, alberghi e mezzi pubblici. Obbligo di vaccinazione per i sanitari fino al 31/12/2022 e per i docenti fino al 15/06/2022. Over 50 no vax al lavoro con il tampone

Ricordiamo che in data 31 marzo 2022 è cessato lo stato di emergenza nazionale causa Covid-19 e quindi, da venerdì 1° aprile 2022, cambiano alcune delle regole in materia, in virtù di quanto specificato dal decreto-legge n.24/2022.

Le regole "anti-Covid" aggiornate dal 1° aprile 2022

Mascherine

Obbligo al chiuso ancora in vigore fino al 30 aprile 2022 oltre che per accesso a taxi, navi, treni interregionali, bus, cinema, teatro, eventi culturali e sportivi.

In generale, sull’intero territorio nazionale, è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie:

  • in tutti i luoghi al chiuso, con esclusione delle abitazioni private;
  • in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso ad eccezione del momento del ballo.
Lavoro

Tutti, compresi gli over 50, possono accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base (anche con tampone) per il quale dal 1° maggio 2022 sarà eliminato l’obbligo.

Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus).

Green pass e super green pass

Dal 1° al 30 aprile sarà sufficiente il green pass base per i trasporti a lunga percorrenza (aerei, navi, treni interregionali, pullman), per il trasporto pubblico locale, e per l'accesso a mense, concorsi, corsi, colloqui con i detenuti.

Il Super Green Pass resta necessario fino al 30 aprile 2022 per accedere a hotel, ristoranti (al chiuso), palestre, piscine, convegni e congressi, centri culturali e sociali, feste, discoteche.

Obbligo vaccinale over 50 L'obbligo vaccinale per gli over 50 è confermato fino al 15 giugno 2022, ma dal 1° aprile 2022 decadono tutte le sanzioni tranne quella pecuniaria di 100 euro.

Senza green pass

Da venerdì 1° aprile non è più previsto il possesso di nessun tipo di green pass per accedere a:

  • attività commerciali, attività di servizi alla persona (parrucchiere, barbiere, estetista ecc.);
  • pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari;
  • alberghi e altre strutture ricettive;
  • sagre e fiere.

Le misure per la scuola

Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:

Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia

In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Isolamento Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

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