Chiarimento n.2 del 12 marzo 2020.
Con riferimento all’ Ordinanza n. 13 del 12/3/2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19- . Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL), si forniscono i seguenti chiarimenti:
a) il divieto di cui al comma 1.1. (“Sono vietate le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. I relativi esercizi sono temporaneamente chiusi, fino alla data 25 marzo 2020”) si riferisce a tutti gli esercizi commerciali contemplati, ivi compresi quelli posti all’interno di aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali;
b) il divieto di cui al comma 1.5. (“E’ vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari”) si riferisce a tutti i mercati per la vendita al dettaglio, anche coperti;
c) l’ordinanza in questione, come le precedenti, non contiene norme applicabili alle attività di gommista, elettrauto, carrozziere, meccanico e simili, che pertanto non risultano sospese, salva la necessaria adozione di ogni misura precauzionale, a tutela degli utenti e dei dipendenti.
Chiarimento n.3 del 13 marzo 2020.
Con riferimento all' Ordinanza n. 13 del 12/3/2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19- . Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL), si forniscono i seguenti chiarimenti:
Con riferimento ai servizi di ristorazione all'interno di aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete autostradale, tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'approvvigionamento dei beni di prima necessità e le attività connesse alla gestione dell'emergenza, il divieto non è applicabile, al fine di consentire l'utilizzo dei servizi igienici ai soggetti impegnati nelle dette attività, fermo restando in capo al concessionario e al gestore la responsabilità del controllo e l'adozione di idonee misure precauzionali.
Con riferimento all’ Ordinanza n. 13 del 12/3/2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19- . Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL), si forniscono i seguenti chiarimenti:
a) il divieto di cui al comma 1.1. (“Sono vietate le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. I relativi esercizi sono temporaneamente chiusi, fino alla data 25 marzo 2020”) si riferisce a tutti gli esercizi commerciali contemplati, ivi compresi quelli posti all’interno di aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali;
b) il divieto di cui al comma 1.5. (“E’ vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari”) si riferisce a tutti i mercati per la vendita al dettaglio, anche coperti;
c) l’ordinanza in questione, come le precedenti, non contiene norme applicabili alle attività di gommista, elettrauto, carrozziere, meccanico e simili, che pertanto non risultano sospese, salva la necessaria adozione di ogni misura precauzionale, a tutela degli utenti e dei dipendenti.
Chiarimento n.3 del 13 marzo 2020.
Con riferimento all' Ordinanza n. 13 del 12/3/2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19- . Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL), si forniscono i seguenti chiarimenti:
Con riferimento ai servizi di ristorazione all'interno di aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete autostradale, tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'approvvigionamento dei beni di prima necessità e le attività connesse alla gestione dell'emergenza, il divieto non è applicabile, al fine di consentire l'utilizzo dei servizi igienici ai soggetti impegnati nelle dette attività, fermo restando in capo al concessionario e al gestore la responsabilità del controllo e l'adozione di idonee misure precauzionali.