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CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 : MISURE AGGIUNTIVE URGENTI.

ORDINANZA N. 31/2020 CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 : MISURE AGGIUNTIVE URGENTI. I L S I N D A C O Premesso che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 ottobre 2020 ha deliberato la proroga dello stato...


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Data di pubblicazione

30 ottobre 2020

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ORDINANZA N. 31/2020

CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 : MISURE AGGIUNTIVE URGENTI.

I L  S I N D A C O

Premesso che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 ottobre 2020 ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021.
 
Visti:
  • il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;
  • il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al DPCM 13 ottobre 2020, prevedendo ulteriori misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
  • il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020,  ad oggetto Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato in data 26/10/2020 sulla G.U. n. 265.
Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, del 9 luglio 2020, del 1° agosto 2020, del 12 agosto 2020, del 21 settembre 2020, 25 settembre 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 ottobre 2020.
 
Viste le recenti Ordinanze regionali, dalla n. 79/2020 alla n. 85/2020, con le quali sono state adottate misure più restrittive di prevenzione dei contagi in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio regionale.
 
Tenuto conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l’incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e locale, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica.
 
Ritenuto che si renda, pertanto, necessario e indispensabile porre in essere ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, coerenti e in linea con la citata vigente normativa, tese a evitare la diffusione dei contagi da Covid-19 nell’attuale fase di recrudescenza del virus, nonché, a prevenire situazioni dalle quali possa derivare un effettivo e concreto pericolo per la salute e per la pubblica incolumità.
 
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l’urgenza di tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità adottando ulteriori misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus.

Richiamati :
  • l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i., secondo il quale “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (…).” ;
  • l’art. 54, commi 4 e 4-bis del TUEL, che rispettivamente prevedono :
  • c. 4 - Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
  • c. 4-bis - I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (…).
Visto l’art. 117 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 112.
 
Sentito il Centro Operativo Comunale (COC).
 
Dato atto che :
  • il presente provvedimento è esecutivo dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito Internet del Comune e trova applicazione fino a nuova disposizione, fatto salvo l’eventuale affievolimento anticipato, ovvero la prosecuzione delle criticità cui è diretto a porre riparo che verranno registrate in sede di prosecuzione e/o pronto aggiornamento della presente Ordinanza;
  • la situazione di contingibilità ed urgenza consente l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della Legge 241/90.
 
O R D I N A
 
nei giorni dal 31 OTTOBRE 2020 al 2 NOVEMBRE 2020 ferme restando le misure statali e regionali vigenti e fatte salve quelle che verranno emesse in futuro in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica, l’APERTURA al cimitero comunale AVVERRA’ osservando i seguenti orari e nel rispetto delle seguenti misure preventive:
 
  1. sarà CONSENTITA la visita ai defunti DALLE ore 8:00 ALLE ore 13:00 e DALLE ore 14:00 ALLE ore 17:00;
  2. sarà possibile ACCEDERE al cimitero SOLO se dotati dei previsti DISPOSITIVI DI PROTEZIONE delle vie respiratorie (mascherina), fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato Tecnico-Scientifico della Regione Campania;   
  3. sarà CONSENTITO l’accesso solo dall’entrata principale con uscita dall’uscita laterale;
  4. sarà previsto un INGRESSO CONTINGENTATO per una presenza simultanea massima di 70 persone;
  5. all’ingresso principale del cimitero sarà posizionata una POSTAZIONE per la misurazione della temperatura e igienizzazione delle mani; 
  6. sarà possibile trattenersi all’interno del cimitero, al fine di consentire a tutti di poter rendere omaggio ai propri defunti, solo per il TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO e nel pieno rispetto di ogni misura precauzionale che eviti occasione di eventuale contagio;
  7. sarà possibile accedere all’interno delle cappelle private UNA PERSONA ALLA VOLTA, se non appartenenti allo stesso nucleo familiare.
 
E’ CONFERMATO, inoltre, L’OBBLIGO :
  1. di MANTENERE la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
  2. di ASTENERSI dalla visita ai defunti, in presenza di sintomatologia da Covid-19 (infezione respiratoria acuta, febbre superiore a 37.5°, tosse, dispnea etc.);
  3. di EVITARE di creare occasioni di assembramento sia all’interno che all’esterno del cimitero;
  4. di EVITARE le condoglianze “a casa del defunto, al termine dei funerali, trigesimi e anniversari” e l’utilizzo del registro delle partecipazioni. Nel caso di benedizione, inumazione o tumulazione della salma E’ CONSENTITA la presenza dei soli familiari.
 
R A C C O M A N D A
 
  1. l’ISOLAMENTO SOCIALE anche all'interno del proprio nucleo familiare per persone che mostrino evidenti sintomi influenzali/parainfluenzali, quali tosse, raffreddore, febbre, mal di gola, rinorrea (naso che cola), brividi;
 
  1. di EVITARE OCCASIONI DI ASSEMBRAMENTO, ricordando che l’art. 1, punto 9, lett. n) del DPCM 24 ottobre 2020 prevede che “Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto …….omissis….. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi”.
 
  1. di NON ALLONTANARSI  DAL PROPRIO COMUNE DI DOMICILIO, DIMORA O RESIDENZA se NON strettamente NECESSARIO, ricordando che è FORTEMENTE RACCOMANDATO sia dal DPCM 24 ottobre 2020 che dall’ORDINANZA del Presidente della Giunta Regionale n. 85 del 26 ottobre 2020.
INCARICA
Il Comando di Polizia Municipale, i Volontari di Protezione Civile, il personale dipendente comunale preposto e quello della partecipata LASAT Srl per l’esecuzione della presente ordinanza e per i controlli del suo rispetto.
 
DISPONE
1)   La diffusione della presente ordinanza ai fini di generale conoscenza, mediante:
  • Pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale : (www.comune.oliveto-citra.sa.it ).
  • Esposizione in tutti gli esercizi pubblici e commerciali e nei luoghi aperti al pubblico presenti sul territorio comunale.
 
2)   La notifica della presente ordinanza:
  • Alla Prefettura-UTG di Salerno;
  • Alla Regione Campania;
  • Al Comando-Stazione Carabinieri di Contursi Terme;
  • Al Responsabile del Centro Operativo Comunale (COC);
  • Al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale;
  • Al Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio;
  • Al legale rappresentante della Società partecipata LASAT SRL.
INFORMA
  • che il Responsabile del procedimento ex artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Sindaco protempore, Dr. Carmine Pignata.
  • che ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 di adeguamento della disciplina al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR) i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ivi incluse quelle relative al segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto.
  • che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Campania - Salerno nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre nel termine di 120 giorni;
 
Dalla Sede comunale, 30 ottobre 2020                                                                                                   

Il Sindaco
Dr. Carmine Pignata                                                                   

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