Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.
La sanzione è aumentata se i fatti sono commessi in territori dichiarati in stato di emergenza nel settore dei rifiuti, ed incrementata di un terzo se il reato è commesso nell'ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata.
È prevista, inoltre, la confisca del mezzo di trasporto usato per commettere il reato, nonché dell'area sulla quale è stato commesso, salvo il caso in cui siano di proprietà di un soggetto estraneo al reato stesso.
Le stesse pene si applicano anche a chi abbandona rifiuti con lo scopo successivo di bruciarli.
E' questo quanto stabilito dal nuovo articolo 256-bis del D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate".
Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2013 e in vigore dallo stesso giorno, introduce il delitto di combustione illecita di rifiuti, che va ad affiancarsi alle già esistenti contravvenzioni di abbandono di rifiuti e gestione non autorizzata di rifiuti (artt. 255 e 256, D.Lgs. n. 152/2006)
Se si bruciano rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, come giardini, parchi e aree cimiteriali (articolo 184, comma 2, lettera e), D. Lgs. n. 152/2006) si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 255, del medesimo decreto, per l’abbandono di rifiuti.
Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.
La sanzione è aumentata se i fatti sono commessi in territori dichiarati in stato di emergenza nel settore dei rifiuti, ed incrementata di un terzo se il reato è commesso nell'ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata.
È prevista, inoltre, la confisca del mezzo di trasporto usato per commettere il reato, nonché dell'area sulla quale è stato commesso, salvo il caso in cui siano di proprietà di un soggetto estraneo al reato stesso.
Le stesse pene si applicano anche a chi abbandona rifiuti con lo scopo successivo di bruciarli.
E' questo quanto stabilito dal nuovo articolo 256-bis del D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate".
Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2013 e in vigore dallo stesso giorno, introduce il delitto di combustione illecita di rifiuti, che va ad affiancarsi alle già esistenti contravvenzioni di abbandono di rifiuti e gestione non autorizzata di rifiuti (artt. 255 e 256, D.Lgs. n. 152/2006)
Se si bruciano rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, come giardini, parchi e aree cimiteriali (articolo 184, comma 2, lettera e), D. Lgs. n. 152/2006) si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 255, del medesimo decreto, per l’abbandono di rifiuti.