Con decreto del 26 ottobre 2015, n. 5811 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali detta le “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola”.
Il decreto (in fase di registrazione e di successiva pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale) stabilisce le disposizioni applicative degli articoli 8 e 9 del Reg. CE n. 436/2009.
Sono tenuti alla presentazione annuale delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola i seguenti soggetti:
a) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell'uva prodotta;
b) i produttori d uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
c) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
d) i produttori che effettuano la raccolta delle uve e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
e) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
f) i produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;
g) i soggetti che effettuano intermediazione delle uve;
h) le associazioni e le cantine cooperative.
Le dichiarazioni dovranno essere presentate telematicamente, sulla base del modello di formulario di cui all’Allegato 2 del citato decreto, entro il termine del:
- 16 novembre 2015 (essendo il giorno 15 festivo) per le dichiarazioni di vendemmia;
- 15 dicembre 2015 per le dichiarazioni di produzione, con riferimento ai prodotti detenuti al 30 novembre.
L’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), con la circolare del 7 agosto 2915, Prot. ACIU.2015.371, ha dettato le istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni.
Il decreto (in fase di registrazione e di successiva pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale) stabilisce le disposizioni applicative degli articoli 8 e 9 del Reg. CE n. 436/2009.
Sono tenuti alla presentazione annuale delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola i seguenti soggetti:
a) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell'uva prodotta;
b) i produttori d uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
c) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
d) i produttori che effettuano la raccolta delle uve e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
e) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
f) i produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;
g) i soggetti che effettuano intermediazione delle uve;
h) le associazioni e le cantine cooperative.
Le dichiarazioni dovranno essere presentate telematicamente, sulla base del modello di formulario di cui all’Allegato 2 del citato decreto, entro il termine del:
- 16 novembre 2015 (essendo il giorno 15 festivo) per le dichiarazioni di vendemmia;
- 15 dicembre 2015 per le dichiarazioni di produzione, con riferimento ai prodotti detenuti al 30 novembre.
L’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), con la circolare del 7 agosto 2915, Prot. ACIU.2015.371, ha dettato le istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni.