E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2013 (Suppl. Ord. n. 42), il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.
Il regolamento, emanato in attuazione dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito dalla L. n. 35/201 dalla L. n. 35/2012 (c.d. “Semplifica Italia”), semplifica notevolmente la vita delle imprese di piccole dimensioni (P.M.I. come individuate dall'art. 2 del D.M. 18 aprile 2005) e degli impianti che non hanno dimensioni tali da dovere essere sottoposti all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), di cui agli articoli 29-ter e seguenti, D.Lgs. n. 152/2006.
In un unico procedimento vengono raccolte fino a 7 autorizzazioni ambientali che prima dovevano essere ottenute singolarmente (autorizzazione agli scarichi idrici; comunicazione preventiva per l'uso delle acque reflue; autorizzazione alle emissioni in atmosfera; autorizzazione generale per le imprese con emissioni modeste; nulla-osta sull'impatto acustico; autorizzazione all'uso di fanghi in agricoltura; comunicazione sull'autosmaltimento e sul recupero dei rifiuti).
Le Regioni potranno, tuttavia, estendere l'elenco ricomprendendovi altre autorizzazioni ambientali.
Per chiedere l'AUA basterà presentare, per via telematica, una domanda allo Sportello unico attività produttive (SUAP).
Si ricorda che l'autorizzazione unica ambientale non è applicabile ai progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA). In quel casA). In quel caso è la VIA ad essere il provvedimento che comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale
Il regolamento, emanato in attuazione dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito dalla L. n. 35/201 dalla L. n. 35/2012 (c.d. “Semplifica Italia”), semplifica notevolmente la vita delle imprese di piccole dimensioni (P.M.I. come individuate dall'art. 2 del D.M. 18 aprile 2005) e degli impianti che non hanno dimensioni tali da dovere essere sottoposti all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), di cui agli articoli 29-ter e seguenti, D.Lgs. n. 152/2006.
In un unico procedimento vengono raccolte fino a 7 autorizzazioni ambientali che prima dovevano essere ottenute singolarmente (autorizzazione agli scarichi idrici; comunicazione preventiva per l'uso delle acque reflue; autorizzazione alle emissioni in atmosfera; autorizzazione generale per le imprese con emissioni modeste; nulla-osta sull'impatto acustico; autorizzazione all'uso di fanghi in agricoltura; comunicazione sull'autosmaltimento e sul recupero dei rifiuti).
Le Regioni potranno, tuttavia, estendere l'elenco ricomprendendovi altre autorizzazioni ambientali.
Per chiedere l'AUA basterà presentare, per via telematica, una domanda allo Sportello unico attività produttive (SUAP).
Si ricorda che l'autorizzazione unica ambientale non è applicabile ai progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA). In quel casA). In quel caso è la VIA ad essere il provvedimento che comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale