L’INPS procederà al riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate di integrazione Rdc/AU, ivi incluse le relative maggiorazioni spettanti, con decorrenza dal mese di marzo dell’anno di competenza dell’AU
Con messaggio n.2537/2022 del 22 giugno, l'INPS - in merito all'invio del modello “Rdc – Com/AU” - precisa che, a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, considerato che la funzione del modello “Rdc – Com/AU” è esclusivamente l’acquisizione delle informazioni utili al riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU e non quello di domanda di accesso al trattamento, essendo il diritto all’integrazione Rdc/AU già costituito in ragione del presupposto normativo della percezione del Rdc da parte del nucleo familiare che soddisfi i requisiti d’accesso all’AU, ai fini della sola integrazione Rdc/AU, non trova applicazione il termine previsto dall’art.6 comma 2 del d.lgs. 230/2021.
Quindi, a parziale rettifica di quanto indicato al citato paragrafo 5 del messaggio n. 2261/2022, l’INPS procederà al riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate di integrazione Rdc/AU, ivi incluse le relative maggiorazioni spettanti, con decorrenza dal mese di marzo dell’anno di competenza dell’AU, indipendentemente dalla data di presentazione del modello “Rdc – Com/AU”, sul presupposto dell’esistenza di una domanda di Rdc in pagamento nella medesima mensilità di marzo.