E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2013, il decreto 3 aprile 2013, n. 55, che reca disposizioni in materia diemissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di interscambio, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e successive modificazioni.
Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nei riguardi delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici nazionali.
L'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, dovrà essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 (Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA) e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
A decorrere dalle date indicate all'art. 6, ai commi da 1 a 4, le Amministrazioni Pubbliche non potranno accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica, per il tramite del Sistema di interscambio e, trascorsi tre mesi da tali date, le stesse non potranno procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.