L'esercente dell'attività di impresa, tanto di acconciatore quanto di estetista, possono consentire l'utilizzo dei propri spazi, mediante tutte le forme contrattuali consentite dalla legge, sia ad acconciatori che ad estetisti, con la sola condizione che questi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi.
Sia secondo la legge n. 174 del 2005, per quanto riguarda l'attività di acconciatore, che secondo la legge n. 1 del 1990, per quanto riguarda l'attività di estetista, l'ipotesi di "affitto di poltrona" o di "affitto di cabina" è possibile tra imprese, mediante uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatore o di centro estetico concede in uso una parte dell'immobile e delle attrezzature, verso pagamento di un determinato corrispettivo.
Per l'attività di acconciatore la legge ammette la ulteriore possibilità di prestazione dell'attività anche da parte di soggetti non imprenditori, purchè in possesso della prevista abilitazione (art. 2, comma 6, L. n. 174/2005). Cosa non consentita all'attività di estetica, in quanto la normativa prevede che tale attività possa essere esercitata solo in forma di impresa, non consentendo l'esercizio a soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane o nel Registro delle imprese.
Inoltre, poiché ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 1/1990, l'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, purchè in possesso dei relativi requisiti abilitativi, l' "affitto di poltrona" per l'attività di acconciatore anche a non imprenditori risulterebbe possibile anche da parte di un gestore di un centro estetico, in possesso, oltre che dell'abilitazione di estetista, anche dell'abilitazione di acconciatore.
Le possibilità di "affitto di poltrona" e di "affitto di cabina", consentite in base alla legislazione statale attualmente vigente e conformi alle disposizioni ulteriori emanate in tema di liberalizzazione delle attività economiche, naturalmente "non prescindono dal rispetto delle ulteriori disposizioni previste dalla legislazione nazionale e dalla legislazione regionale in materia contrattuale, gius-lavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria".
E' questo, in sintesi, il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, contenuto nella Circolare del 31 gennaio 2014, Prot. 0016361.
Sia secondo la legge n. 174 del 2005, per quanto riguarda l'attività di acconciatore, che secondo la legge n. 1 del 1990, per quanto riguarda l'attività di estetista, l'ipotesi di "affitto di poltrona" o di "affitto di cabina" è possibile tra imprese, mediante uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatore o di centro estetico concede in uso una parte dell'immobile e delle attrezzature, verso pagamento di un determinato corrispettivo.
Per l'attività di acconciatore la legge ammette la ulteriore possibilità di prestazione dell'attività anche da parte di soggetti non imprenditori, purchè in possesso della prevista abilitazione (art. 2, comma 6, L. n. 174/2005). Cosa non consentita all'attività di estetica, in quanto la normativa prevede che tale attività possa essere esercitata solo in forma di impresa, non consentendo l'esercizio a soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane o nel Registro delle imprese.
Inoltre, poiché ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 1/1990, l'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, purchè in possesso dei relativi requisiti abilitativi, l' "affitto di poltrona" per l'attività di acconciatore anche a non imprenditori risulterebbe possibile anche da parte di un gestore di un centro estetico, in possesso, oltre che dell'abilitazione di estetista, anche dell'abilitazione di acconciatore.
Le possibilità di "affitto di poltrona" e di "affitto di cabina", consentite in base alla legislazione statale attualmente vigente e conformi alle disposizioni ulteriori emanate in tema di liberalizzazione delle attività economiche, naturalmente "non prescindono dal rispetto delle ulteriori disposizioni previste dalla legislazione nazionale e dalla legislazione regionale in materia contrattuale, gius-lavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria".
E' questo, in sintesi, il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, contenuto nella Circolare del 31 gennaio 2014, Prot. 0016361.