Il ministero della Salute ha recentemente inviato alle Regioni una nota (nota 47415 del 22 dicembre 2015) in relazione alla diffusione dei prodotti di panetteria con l'aggiunta di carbone vegetale attivo, commercializzati con l’indicazione “pane al carbone vegetale” (c.d. “pane nero”).
Tenuto conto delle numerose richieste di chiarimento, pervenute dalle varie associazioni di categoria, circa la crescente diffusione sul mercato di prodotti della panificazione connotati dalla presenza di carbone vegetale (c.d. “pane nero”), accompagnata da differenti modalità di presentazione del prodotto, il Ministero della Salute - Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, alla luce delle vigenti disposizioni normative in materia, ha ritenuto necessario fornire i seguenti chiarimenti:
1) è ammissibile la produzione di un "prodotto della panetteria fine" denominato come tale, che aggiunga agli ingredienti base (acqua, lievito e farina), tra gli altri, anche il carbone vegetale come additivo colorante e nelle quantità ammesse dalla regolamentazione europea in materia (Reg. CE 1333/08 - All. II - Parte E);
2) non è ammissibile denominare come "pane" il prodotto di cui al punto 1, né fare riferimento al "pane" nella etichettatura, presentazione e pubblicità dello stesso, tanto nel caso in cui trattasi di prodotto preconfezionato quanto nel caso di prodotti sfusi (Articolo 18, Legge 580/67);
3) non è ammissibile aggiungere nella etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto di cui al punto 1 alcuna informazione che faccia riferimento agli effetti benefici del carbone vegetale per l'organismo umano, stante il chiaro impiego dello stesso esclusivamente quale additivo colorante.
LINK:
Per scaricare il testo del comunicato del Ministero della Salute e della nota ministeriale clicca qui.
Tenuto conto delle numerose richieste di chiarimento, pervenute dalle varie associazioni di categoria, circa la crescente diffusione sul mercato di prodotti della panificazione connotati dalla presenza di carbone vegetale (c.d. “pane nero”), accompagnata da differenti modalità di presentazione del prodotto, il Ministero della Salute - Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, alla luce delle vigenti disposizioni normative in materia, ha ritenuto necessario fornire i seguenti chiarimenti:
1) è ammissibile la produzione di un "prodotto della panetteria fine" denominato come tale, che aggiunga agli ingredienti base (acqua, lievito e farina), tra gli altri, anche il carbone vegetale come additivo colorante e nelle quantità ammesse dalla regolamentazione europea in materia (Reg. CE 1333/08 - All. II - Parte E);
2) non è ammissibile denominare come "pane" il prodotto di cui al punto 1, né fare riferimento al "pane" nella etichettatura, presentazione e pubblicità dello stesso, tanto nel caso in cui trattasi di prodotto preconfezionato quanto nel caso di prodotti sfusi (Articolo 18, Legge 580/67);
3) non è ammissibile aggiungere nella etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto di cui al punto 1 alcuna informazione che faccia riferimento agli effetti benefici del carbone vegetale per l'organismo umano, stante il chiaro impiego dello stesso esclusivamente quale additivo colorante.
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