Si informa che il Decreto Legge 7 ottobre 2020 (G.U. n. 248 pari data) dispone che dall'8 ottobre 2020 vige l'obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è inoltre previsto l'obbligo dell'utilizzo della mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.
Sono esclusi da detti obblighi:
Il mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 (art. 4 comma 1 del D.L. 19/2020).
Sono esclusi da detti obblighi:
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
Il mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 (art. 4 comma 1 del D.L. 19/2020).