Le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ed i non vedenti o ipovedenti possono fare richiesta, all’ufficio competente del comune di residenza, per il rilascio del contrassegno speciale per la libera circolazione e sosta.
Il contrassegno, valido in tutta Italia, permette di usufruire dei parcheggi riservati e non è vincolato ad un determinato autoveicolo o subordinato al possesso della patente di guida della persona invalida.
Può essere “permanente” quando ha durata di cinque anni. Alla scadenza, il rinnovo avviene mediante esibizione presso i competenti uffici comunali di certificato rilasciato dal medico curante che attesti la permanenza delle patologie che hanno consentito il primo rilascio (DPR 495/92 art. 381 comma 3).
Si definisce invece “temporaneo” quando ha una durata inferiore a cinque anni nel qual caso la certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Alla scadenza, per il rinnovo, occorre effettuare nuovamente la visita medico legale per il rilascio del Contrassegno H (DPR 495/92 art. 381 comma 4) che può essere sia un atto monocratico che una espressione collegiale di apposita Commissione.
La Regione Campania con Delibera n 1167 del 16 settembre 2005 (BURC n. 58 del 9 novembre 2005) ha definito i Criteri valutativi in caso di deficit deambulatori non direttamente all’apparato locomotore ai fini del rilascio del contrassegno H.